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ร online sul sito istituzionale, allโindirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=75507&CSRF=4c51c52bdbc8b9f0c50eb65b831341fc,ย
lโordinanza firmata dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli relativa allโapplicazione delle misure di prevenzione del rischio per incendi boschivi, in previsione del periodo di massima pericolositร . Gli incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale provocano infatti gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio, rappresentando un concreto grave pericolo per la pubblica e la privata incolumitร .ย
Fino al 15 ottobre 2026, dunque, รจ vietato, nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle a esse immediatamente limitrofe, tra le altre cose: accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; gettare o porre a terra qualsiasi materiale acceso o allo stato di brace; compiere azioni od operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attivitร pirotecnica; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilitร non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attivitร agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Nellโordinanza sono precisate le disposizioni anche per gli Enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi, per le attivitร ad alto rischio esplosivo e per lโattivitร pirotecnica.
Nellโordinanza, inoltre, sono illustrati gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive, i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, i divieti di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione, unitamente alle disposizioni per la gestione delle aree boscate e delle attivitร turistiche e ricettive.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati comporterร l’applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, giร previste dalle vigenti normative. Ogni altra violazione delle disposizioni dellโordinanza, per la quale non sia giร prevista una specifica sanzione, รจ punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per quanto non disposto con lโordinanza, si rinvia al โPiano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 โ 2025โ approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.

















