๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ – ๐๐๐ง ๐๐ข๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐๐ณ๐ข๐จ: ๐ฅ’๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐ฌ๐๐ง๐ญ๐๐ง๐ณ๐ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ ๐ญ๐๐ซ๐ฆ๐จ๐ฏ๐๐ฅ๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐๐ญ๐จ๐ซ๐
Con la sentenza n. 6048/2026, pubblicata il 24 luglio 2026, il Consiglio di Stato (Sezione IV) ha accolto l’appello proposto dal Comune di Rocca d’Evandro, annullando la sentenza del TAR Latina che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro gli atti autorizzativi della IV linea del termovalorizzatore ACEA Ambiente di San Vittore del Lazio e disponendo il rinvio della causa al giudice di primo grado affinchรฉ esamini nel merito tutte le censure formulate. In tale contesto, Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha collaborato attivamente con il Comune di Rocca d’Evandro nell’attivitร di approfondimento tecnico e documentale e nella tutela ambientale che ha portato all’instaurazione e alla prosecuzione del contenzioso amministrativo.
La decisione del Consiglio di Stato riveste particolare rilievo perchรฉ afferma che il ricorso non aveva perso il proprio interesse per il solo fatto che, nelle more del giudizio, fossero stati banditi gli appalti e avviati i lavori.
Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che la procedura di gara trova il proprio presupposto imprescindibile nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e che tali atti costituiscono il fondamento giuridico dell’intero intervento. L’eventuale annullamento della VIA o del PAUR inciderebbe pertanto anche sugli atti successivi, compresa la procedura di gara, in quanto privi del loro necessario presupposto autorizzativo.
La sentenza riafferma inoltre che VIA, PAUR e AIA sono provvedimenti autonomi, ciascuno dotato di propri effetti giuridici e autonomamente impugnabile. Viene altresรฌ ribadita la piena legittimazione degli enti territoriali ad agire a tutela dell’ambiente e della salute pubblica: nelle controversie ambientali รจ sufficiente la vicinitas e la prospettazione di possibili effetti negativi sul territorio, senza che sia necessario dimostrare fin dall’inizio un danno certo e attuale.
La conseguenza pratica della decisione รจ che il TAR Latina dovrร ora pronunciarsi, per la prima volta, sul merito delle numerose questioni tecniche e giuridiche rimaste finora non esaminate, comprese quelle riguardanti la legittimitร della VIA, del PAUR e degli altri atti autorizzativi della IV linea. Tra queste figurano rilevanti profili ambientali, urbanistici, autorizzativi e procedimentali sollevati dai ricorrenti. Di fatto, la precedente decisione del TAR aveva impedito qualsiasi verifica sulla legittimitร degli atti autorizzativi proprio perchรฉ, nel frattempo, l’opera era entrata nella fase di realizzazione. Il Consiglio di Stato ha invece affermato il principio opposto: รจ la realizzazione dell’opera a dipendere dalla legittimitร della VIA e del PAUR, sicchรฉ l’avanzamento dei lavori non puรฒ precludere il controllo del giudice sulla validitร dei provvedimenti autorizzativi.
La sentenza rappresenta inoltre una significativa censura dell’impostazione seguita dal TAR Latina. Il Consiglio di Stato ha infatti rilevato che la declaratoria di improcedibilitร era fondata su una motivazione esclusivamente processuale, senza alcuna analisi tecnico-giuridica dell’attivitร amministrativa sottesa alla realizzazione dell’impianto, privando cosรฌ le parti del diritto a un esame nel merito delle numerose questioni prospettate.
Fare Verde Provincia di Frosinone APS esprime soddisfazione per questa importante decisione e auspica che il giudizio di merito consenta finalmente di accertare la piena legittimitร dell’intero procedimento autorizzativo. L’associazione ricorda inoltre che da oltre due anni attende dal Comune di San Vittore del Lazio il rilascio della documentazione relativa al titolo edilizio della IV linea, piรน volte richiesta nelle forme di legge, ritenendo tale documentazione essenziale per una completa ricostruzione del procedimento amministrativo e per garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini.
Fare Verde Provincia di Frosinone APS

















