Rassegna di Giurisprudenza 15-2-2012 – Studio Legale Mazzenga/Pantano/Cervi/Quadrini
Nuovi parcheggi per il palazzo
Un caso comune in cui chiedere aumenti volumetrici è la maggioranza, se non tutti i condomini, riguarda la costruzione di parcheggi a favore degli abitanti del palazzo sul suolo o nel sottosuolo comune. Leggi
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 28-12-2011
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad un’altra, e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. (Es. familiari morti nello stesso incidente stradale), il principio ha valore in materia di successione. Leggi
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL 14-12-11
SPESE PER L’ ABITAZIONE IN CASO DI SEPARAZIONE
In tema di separazione dei coniugi dove il giudice non abbia diversamente stabilito, le spese inerenti l’ uso e il godimento della casa familiare (parliamo di spese condominiali ordinarie) sono da intendersi a carico del coniuge assegnatario. Se, invece, si tratta di affrontare spese condominiali di carattere straordinario, esse devono considerarsi a carico del proprietario dell’ immobile, anche se dell’ immobile egli non ha più il possesso nè il godimento. Leggi
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 24-11-2011
PATTI SUCCESSORI
E’ nullo ogni patto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi. Leggi
BREVI NOTE LEGALI
Nuovi parcheggi per il palazzo. Un caso comune in cui a chiedere aumenti volumetrici è la maggioranza, se non tutti i condomini, riguarda la costruzione di parcheggi a favore degli abitanti del palazzo sul suolo o nel sottosuolo comune.A regolare la questione esiste l’articolo 9 di una legge, la n.122 datata 24 Marzo 1989, conosciuta come “Tognoli”. Essa prevede che la delibera di costruzione possa essere approvata a maggioranza dei presenti nell’assemblea condominiale, che possieda almeno metà dei millesimi.Nel caso dei parcheggi, non è nemmeno un ostacolo che le norme urbanistiche non li renderebbero possibili perché vi si può fare eccezione. Leggi
BREVI NOTE LEGALI
La rendita presunta Da Maggio, per tutti gli immobili non registrati, sarà l’Agenzia del Territorio ad attribuire, in via transitoria, una rendità presunta che sarà possibile conoscere on line sul sito del comune o su quello dell’Agenzia del territorio. Oltre alle sanzioni per la mancata denuncia, le tasse e gli interessi dovuti, sarà a carico dei proprietari degli immobili anche il rimborso delle spese di accertamento. Gli arretrati, inclusi Ici e Irpef, decorreranno a partire dal 1° Gennaio 2007, salvo poter dimostrare che l’abitazione è stata costruita in un periodo successivo. Per i futuri abusi edilizi, le sanzioni saliranno del 400%.
Mutui variabili: ora sarà possibile rinegoziarli . Diventa diritto la facoltà di chiedere alla banca la rinegoziazione del proprio mutuo. Grazie alle norme contenute nel decreto sviluppo, diventa possibile per i meno abbienti ottenere un tasso prefissato del mutuo e concordare, eventualmente, l’allungamento del piano di rimborso al fine di rendere meno gravosa la rata. Sono tre le condizioni per accedere a questa agevolazione: non avere avuto in passato ritardi nel pagamento delle rate, un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 30 mila euro e una cifra originaria del mutuo inferiore ai 150 mila euro. Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2012; sono esclusi dal provvedimento i mutui a tasso fisso e quelli a tasso misto.
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 19 – 8 – 2011
Sottotetto: proprietà esclusiva o comune?
- La sentenza della Cassazione -
Secondo l’art. 1117 c.c. il tetto (e dunque il corrispondente sottotetto) deve considerarsi parte comune se il contrario non risulta dagli atti di vendita, in ragione dell’oggettiva destinazione all’uso e al godimento collettivo. Leggi
RUBRICA LEGALE 24 GIUGNO 2011
Art. 459 c.c. Acquisto dell’eredità.
L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Articolo 460 c.c. Acquisto dell’eredità
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e può farsi autorizzare dall’ autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’Articolo 528.
A cura degli avvocati Mazzenga, Pantano e Cervi
Rubrica LEGALE 4-05-2011
ALIMENTI
Art. 433 Codice Civile
Persone obbligate.
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza,
i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani
sugli unilaterali.
SUCCESSIONI
Art. 456 Codice Civile
Apertura della successione.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio
del defunto
Art. 458
Divieto di patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni
convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi
RUBRICA LEGALE 19-4-2011
IPOTECA
L’ipoteca ora si cancella gratis, anche quando si acquista dal costruttore.
PENSIONE
Per evitare i ritardi fatevi accreditare la pensione in banca.
E’ POSSIBILE ASSENTARSI DAL LAVORO PER LE TERAPIE SENZA PERDERE LA RETRIBUZIONE
Secondo l’art. 33 della L. 104/1992 ogni malato che viene riconosciuto portatore di “handicap in situazione di gravità” – e quindi anche il malato di cancro riconosciuto tale – può assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere o tre giorni mensili e ha diritto di usufruire di permessi lavorativi retribuiti.
Inoltre l’art. 42 del D. lgs. 151/2001 riconosce al coniuge, al figlio (se convivente con il genitore malato), al genitore o al fratello o alla alla sorella (se i genitori sono morti e si convive con il malato) il diritto a un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni.
























